Art. 153 
 
 
  Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo 
 
    1. I creditori garantiti da ipoteca,  pegno  o  privilegio  fanno
valere il loro diritto di prelazione sul prezzo  dei  beni  vincolati
per il capitale, gli interessi e le spese; se  non  sono  soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro  dovuto,  con  i
creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. 
    2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni  che
si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a
loro garanzia.  In  tal  caso,  se  ottengono  un'utile  collocazione
definitiva su questo  prezzo  per  la  totalita'  del  loro  credito,
computati in primo luogo  gli  interessi,  l'importo  ricevuto  nelle
ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata  per
essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile
ha luogo per una parte del credito garantito,  per  il  capitale  non
soddisfatto essi hanno diritto  di  trattenere  solo  la  percentuale
definitiva assegnata ai creditori chirografari. 
    3. L'estensione del  diritto  di  prelazione  agli  interessi  e'
regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione  di  apertura
della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti
assistiti da privilegio generale, il decorso  degli  interessi  cessa
alla data del deposito del progetto di riparto nel quale  il  credito
e' soddisfatto anche se parzialmente. 
    4. Se il credito  e'  garantito  da  ipoteca,  la  prelazione  si
estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e  della
rinnovazione dell'ipoteca. 
    5. Se il credito e' garantito da pegno o assistito da  privilegio
speciale a norma degli articoli 2756 e 2761  del  codice  civile,  la
prelazione si estende anche alle spese della costituzione  del  pegno
e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2,  alle  spese  di
conservazione e vendita del bene costituito in pegno  o  oggetto  del
privilegio, nonche' alle spese di individuazione e consegna del  bene
oggetto di pegno non possessorio. 
 
          Note all'art. 153: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2749, 2788 e  2855
          del codice civile: 
              "Art. 2749. Estensione del privilegio. 
              Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle
          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di
          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per
          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli
          dell'anno precedente. 
              Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della
          vendita." 
              "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi. 
              La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi
          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in
          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del
          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi
          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,
          fino alla data della vendita." 
              "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione. 
              L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso
          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle
          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie
          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono
          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa
          la corrispondente iscrizione. 
              Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un
          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso
          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la
          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'
          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al
          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita
          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le
          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno
          effetto dalla loro data. 
              L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello
          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento
          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'
          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della
          vendita.". 
              Per il testo degli articoli  2756  e  2761  del  codice
          civile vedi note  all'articolo  152  del  presente  decreto
          legislativo.