Art. 154 
 
 
                          Crediti pecuniari 
 
    1. La dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale
sospende il  corso  degli  interessi  convenzionali  o  legali,  agli
effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero  fino
all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo  234,  comma  7,  a
meno che i crediti  non  siano  garantiti  da  ipoteca,  da  pegno  o
privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3. 
    2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli  effetti  del
concorso,  alla  data   della   dichiarazione   di   apertura   della
liquidazione giudiziale. 
    3. I crediti condizionali partecipano al concorso a  norma  degli
articoli 204, 226 e 227. Sono compresi  tra  i  crediti  condizionali
quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il  cui
patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non  previa
escussione di un obbligato principale.