Art. 155 
 
 
                            Compensazione 
 
    1. I creditori possono opporre in compensazione dei  loro  debiti
verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto  alla  liquidazione
giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti
prima dell'apertura della procedura concorsuale. 
    2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il
credito per atto tra vivi dopo  il  deposito  della  domanda  cui  e'
seguita  l'apertura  della  liquidazione   giudiziale   o   nell'anno
anteriore.