Art. 156 
 
 
                        Crediti infruttiferi 
 
    1.  I  crediti  infruttiferi  non  ancora   scaduti   alla   data
dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi  al  passivo
per l'intera somma. Tuttavia ad  ogni  singola  ripartizione  saranno
detratti gli interessi composti,  in  ragione  del  saggio  stabilito
dall'articolo 1284 del codice  civile,  per  il  tempo  che  resta  a
decorrere dalla data del mandato di pagamento sino  al  giorno  della
scadenza del credito.