Art. 157 
 
 
               Obbligazioni ed altri titoli di debito 
 
    1. I crediti derivanti da  obbligazioni  e  da  altri  titoli  di
debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale,  detratti
i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio  da  estrarre  a
sorte, il suo valore  attualizzato  viene  distribuito  tra  tutti  i
titoli che hanno diritto al sorteggio.