Art. 158 
 
 
                        Crediti non pecuniari 
 
    1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una  prestazione  in
danaro determinata con riferimento  ad  altri  valori  o  aventi  per
oggetto una prestazione diversa dal  danaro,  concorrono  secondo  il
loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale. 
 
--------------  
Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.