Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia 1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile. 2. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Note all'art. 159: - Si riporta il testo dell'articolo 1866 del codice civile: "Art. 1866. Esercizio del riscatto. Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale. Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.".