Art. 159 
 
 
                Rendita perpetua e rendita vitalizia 
 
    1. Se nel passivo della  liquidazione  giudiziale  sono  presenti
crediti  per  rendita  perpetua,  questa  e'   riscattata   a   norma
dell'articolo 1866 del codice civile. 
    2. Il creditore di una rendita vitalizia e'  ammesso  al  passivo
per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa  al
momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. 
 
          Note all'art. 159: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1866  del  codice
          civile: 
              "Art. 1866. Esercizio del riscatto. 
              Il riscatto della  rendita  semplice  e  della  rendita
          fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che
          risulta dalla capitalizzazione della  rendita  annua  sulla
          base dell'interesse legale. 
              Le modalita' del riscatto sono  stabilite  dalle  leggi
          speciali.".