Art. 160 
 
 
               Creditore di piu' coobbligati solidali 
 
    1. Il creditore di piu'  coobbligati  in  solido  concorre  nella
liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono  sottoposti
a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori,  sino
al totale pagamento. 
    2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo
che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.