Art. 161 
 
 
   Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto 
 
    1. Il  creditore  che,  prima  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con  il  debitore
il cui patrimonio e' sottoposto alla procedura concorsuale, o  da  un
fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di  concorrere
nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa. 
    2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha
diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per  la
somma pagata. 
    3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare  la  quota
di riparto spettante al coobbligato  fino  a  concorrenza  di  quanto
ancora  dovutogli.  Resta  impregiudicato   il   diritto   verso   il
coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.