Art. 162 
 
 
          Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia 
 
    1.  Il  coobbligato  o  fideiussore  del  debitore  sottoposto  a
liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di  ipoteca  sui
beni di lui a garanzia della sua azione di  regresso  concorre  nella
liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. 
    2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date
in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.