Art. 85 
 
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  modifica  del  regime  di
                           procedibilita' 
 
  1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in  base
alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data  di
entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della
querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in
precedenza notizia del fatto costituente reato. 
  2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e' stata gia' esercitata l'azione penale,
il giudice informa la persona offesa  dal  reato  della  facolta'  di
esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal  giorno  in
cui la persona offesa e' stata informata. Ai fini  di  cui  al  primo
periodo, il giudice  effettua  ogni  utile  ricerca  anagrafica,  ove
necessaria. Prima  dell'esercizio  dell'azione  penale,  provvede  il
pubblico ministero.