Art. 85
Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di
procedibilita'
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base
alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di
entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della
querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in
precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' stata gia' esercitata l'azione penale,
il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di
esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in
cui la persona offesa e' stata informata. Ai fini di cui al primo
periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove
necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il
pubblico ministero.