Art. 85 Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita' 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' stata gia' esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.