Art. 86 
 
 Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante 
 
  1. Per le querele  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, le notificazioni al  querelante  sono  eseguite  ai
sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  2.  Quando  il  querelante  non  ha  nominato  un   difensore,   le
notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal
querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio,  le
notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3,
4 e 8, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 86: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: 
                
                "Art.33 (Domicilio della persona  offesa).  -  1.  Il
          domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato
          un difensore si intende eletto presso quest'ultimo. 
                
              - Per l'articolo 157 del codice di procedura penale  si
          vedano le note all'articolo 10.