Art. 86
Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante
1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai
sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le
notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal
querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le
notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3,
4 e 8, del codice di procedura penale.
Note all'art. 86:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art.33 (Domicilio della persona offesa). - 1. Il
domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato
un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
- Per l'articolo 157 del codice di procedura penale si
vedano le note all'articolo 10.