Art. 87 
 
  Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il
31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il  deposito,
la comunicazione e la notificazione con modalita'  telematiche  degli
atti del procedimento penale, anche modificando, ove  necessario,  il
regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformita'  al
principio di idoneita' del  mezzo  e  a  quello  della  certezza  del
compimento dell'atto. 
  2. Nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  del
regolamento di cui al comma  1,  ulteriori  regole  tecniche  possono
essere adottate con atto  dirigenziale  del  Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il
31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  sentiti   il   Consiglio   superiore   della
magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono  individuati  gli
uffici giudiziari e le tipologie  di  atti  per  cui  possano  essere
adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonche' i termini di transizione al  nuovo  regime  di
deposito, comunicazione e notificazione. 
  4. Sino al quindicesimo giorno successivo  alla  pubblicazione  dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine  di
transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici
giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad
applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in  vigore  del
presente decreto, le disposizioni di  cui  agli  articoli  110,  111,
comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma  2,
162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5,  primo
periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma  1,  462,  comma  1,
582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura  penale,  nonche'
le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis,  2-ter  e
2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma  2-bis,  172,  commi  6-bis  e
6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, cosi' come  introdotte  dal  presente
decreto, si applicano a partire dal  quindicesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  a
partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al  comma
3 per gli uffici giudiziari e  per  le  tipologie  di  atti  in  esso
indicati. Sino alle stesse date, la  dichiarazione  e  l'elezione  di
domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis  del  codice  di
procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1,  lettera
e), del presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal comma
3 dello stesso articolo 153-bis sono  effettuate  con  le  forme  ivi
previste in alternativa al deposito in via telematica. 
  6. Sino al quindicesimo giorno successivo  alla  pubblicazione  dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero  sino  al  diverso  termine
previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici  giudiziari
e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi  le
disposizioni  dell'articolo  164  delle  norme  di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  in
relazione  agli  atti  del  procedimento  penale   militare,   ma   i
regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre
2023, con decreto del Ministro della difesa, ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio
della magistratura militare e il Garante per la protezione  dei  dati
personali. Le ulteriori regole tecniche di cui  al  comma  2  possono
essere  adottate,  d'intesa  con  il  Consiglio  della   magistratura
militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al
digitale del Ministero della difesa. 
 
          Note all'art. 87: 
              - Per l'articolo 17, comma 3,  della  citata  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 65. 
              - Il decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
          2011, n. 44, recante: "Regolamento  concernente  le  regole
          tecniche per l'adozione nel processo civile e nel  processo
          penale,  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, in  attuazione  dei  principi  previsti  dal
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito  nella
          legge  22  febbraio  2010,  n.  24",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89. 
              - Per l'articolo 110 del codice di procedura penale  si
          veda l'articolo 6 del decreto legislativo. 
              - Per gli articoli 111 e 116 del  codice  di  procedura
          penale, si vedano le note all'articolo  6;  per  l'articolo
          125, si vedano le note all'articolo 7; per gli articoli 134
          e 135, le note all'articolo 9; per l'articolo 162, le  note
          all'articolo 10; per l'articolo 311, le  note  all'articolo
          13; per l'articolo 391-octies, le note all'articolo 20; per
          l'articolo 419, le note  all'articolo  23;  per  l'articolo
          447, le note all'articolo 25; per gli articoli 461  e  462,
          le note all'articolo 28; per gli articoli  582  e  585,  le
          note all'articolo 33. 
              - Per l'articolo 154 del citato decreto legislativo  28
          luglio 1989, n. 271, si vedano le note all'articolo 41. 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  164  del  citato
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: 
                "Art.164   (Deposito   delle   copie   dell'atto   di
          impugnazione e formazione dei relativi fascicoli). - 1.  Le
          parti devono depositare le copie dell'atto di  impugnazione
          occorrenti  per  la   notificazione   previstadall'articolo
          584del codice. 
                2. Le parti  devono  inoltre  depositare,  presso  la
          cancelleria del giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento
          impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di
          appello,  e  cinque  copie,  nel  caso   di   ricorso   per
          cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 
                3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi
          1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese  di  chi  ha
          presentato l'impugnazione. 
                4. A cura della cancelleria presso il giudice che  ha
          emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di
          appello,  tre  fascicoli  e,  nel  caso  di   ricorso   per
          cassazione, sei fascicoli  contenenti  ciascuno  una  copia
          della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.". 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24,  commi  1,  2,
          2-bis, 2-ter e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
          dicembre 2020, n. 176: 
              "Art. 24 (Disposizioni  per  la  semplificazione  delle
          attivita' di deposito di atti, documenti  e  istanze  nella
          vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). -  1.In
          deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma  11,  del
          decreto-legge n. 34 del  2020convertito  con  modificazioni
          dallalegge n. 77 del 2020,  fino  al  31  luglio  2021,  il
          deposito  di  memorie,  documenti,  richieste  ed   istanze
          indicate dall'articolo 415-bis,  comma  3,  del  codice  di
          procedura  penalepresso  gli  uffici  delle  procure  della
          repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,
          mediante  deposito  dal   portale   del   processo   penale
          telematico  individuato  con  provvedimento  del  Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite  nel
          medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del
          decreto emanato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge  22  febbraio  2010,  n.  24.  Il
          deposito degli atti si  intende  eseguito  al  momento  del
          rilascio  della  ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
          sistemi ministeriali, secondo le  modalita'  stabilite  dal
          provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
          entro le ore 24 del giorno di scadenza. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   della
          giustizia, saranno indicati gli ulteriori  atti  per  quali
          sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita'
          di cui al comma 1. 
                2-bis. Il malfunzionamento del portale  del  processo
          penale e' attestato dal Direttore generale  per  i  servizi
          informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
          Portale  dei  servizi  telematici   del   Ministero   della
          giustizia con indicazione del  relativo  periodo.  In  tali
          ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli  atti
          di cui ai commi 1 e 2  e'  prorogato  di  diritto  fino  al
          giorno successivo al  ripristino  della  funzionalita'  del
          Portale. 
                2-ter. L'autorita' giudiziaria  puo'  autorizzare  il
          deposito di singoli atti e documenti in  formato  analogico
          per ragioni specifiche. 
                3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile
          il deposito telematico ai sensi  dei  commi  1  e  2,  sono
          autorizzati all'utilizzo del portale, senza  necessita'  di
          ulteriore verifica o accertamento da  parte  del  Direttore
          generale dei servizi informativi automatizzati. 
                4. - 6-undecies. (Omissis).".