Art. 87
Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il
31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito,
la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli
atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al
principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del
compimento dell'atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del
regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono
essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il
31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della
magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli
uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere
adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di
deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di
transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici
giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad
applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111,
comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2,
162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo
periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1,
582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonche'
le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e
6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente
decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a
partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma
3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso
indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di
domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di
procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera
e), del presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal comma
3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi
previste in alternativa al deposito in via telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine
previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari
e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i
regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre
2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio
della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati
personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono
essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura
militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al
digitale del Ministero della difesa.
Note all'art. 87:
- Per l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'articolo 65.
- Il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44, recante: "Regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010, n. 24", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2011, n. 89.
- Per l'articolo 110 del codice di procedura penale si
veda l'articolo 6 del decreto legislativo.
- Per gli articoli 111 e 116 del codice di procedura
penale, si vedano le note all'articolo 6; per l'articolo
125, si vedano le note all'articolo 7; per gli articoli 134
e 135, le note all'articolo 9; per l'articolo 162, le note
all'articolo 10; per l'articolo 311, le note all'articolo
13; per l'articolo 391-octies, le note all'articolo 20; per
l'articolo 419, le note all'articolo 23; per l'articolo
447, le note all'articolo 25; per gli articoli 461 e 462,
le note all'articolo 28; per gli articoli 582 e 585, le
note all'articolo 33.
- Per l'articolo 154 del citato decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, si vedano le note all'articolo 41.
- Si riporta il testo dell'articolo 164 del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art.164 (Deposito delle copie dell'atto di
impugnazione e formazione dei relativi fascicoli). - 1. Le
parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione
occorrenti per la notificazione previstadall'articolo
584del codice.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di
appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per
cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi
1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha
presentato l'impugnazione.
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di
appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per
cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia
della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1, 2,
2-bis, 2-ter e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176:
"Art. 24 (Disposizioni per la semplificazione delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1.In
deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020convertito con modificazioni
dallalegge n. 77 del 2020, fino al 31 luglio 2021, il
deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penalepresso gli uffici delle procure della
repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente,
mediante deposito dal portale del processo penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel
medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del
rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali
sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita'
di cui al comma 1.
2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo
penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
Portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali
ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti
di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del
Portale.
2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico
per ragioni specifiche.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile
il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono
autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di
ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore
generale dei servizi informativi automatizzati.
4. - 6-undecies. (Omissis).".