Art. 88 
 
   Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine 
 
  1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi  prima  del
1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione  nel  termine
prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato,  del  tempo
intercorso  tra  la  scadenza  dei  termini  per  impugnare  di   cui
all'articolo 585 del codice di procedura penale  e  la  notificazione
alla parte dell'avviso di  deposito  dell'ordinanza  che  concede  la
restituzione. 
 
          Note all'art. 88: 
              - Per gli articoli 174 e 585 del  codice  di  procedura
          penale si vedano rispettivamente le note agli articoli 11 e
          33.