Art. 88
Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine
1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del
1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine
prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo
intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui
all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione
alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione.
Note all'art. 88:
- Per gli articoli 174 e 585 del codice di procedura
penale si vedano rispettivamente le note agli articoli 11 e
33.