Art. 89 
 
           Disposizioni transitorie in materia di assenza 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2  e  3,  quando,  nei  processi
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del  procedimento,
ordinanza  con  la  quale  si  e'  disposto  procedersi  in   assenza
dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di
procedura penale e delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale  in  materia  di  assenza
anteriormente vigenti, comprese quelle  relative  alle  questioni  di
nullita' in appello e alla rescissione del giudicato. 
  2. Quando, prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
nell'udienza preliminare o nel  giudizio  di  primo  grado  e'  stata
disposta  la  sospensione  del  processo   ai   sensi   dell'articolo
420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non e'
stato ancora rintracciato, in luogo di  disporre  nuove  ricerche  ai
sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale  nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente  decreto,  il
giudice provvede ai sensi  dell'articolo  420-quater  del  codice  di
procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso
si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies  del  codice  di
procedura penale, come modificati dal presente decreto. 
  3. Le disposizioni degli articoli  157-ter,  comma  3,  581,  commi
1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura  penale
si applicano per  le  sole  impugnazioni  proposte  avverso  sentenze
pronunciate in data successiva a quella  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto.  Negli  stessi  casi   si   applicano   anche   le
disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura  penale,  come
modificato dal presente decreto. 
  4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi  la
disposizione dell'articolo  159,  primo  comma,  numero  3-bis),  del
codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo. 
  5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e  2  che  hanno  ad  oggetto
reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di  sospensione  del
corso della prescrizione ai sensi  dell'articolo  159,  primo  comma,
numero  3-bis,  del  codice  penale,  si  applica   la   disposizione
dell'ultimo comma di detto articolo,  come  modificata  dal  presente
decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 89: 
              -  Per  gli  articoli   420-quater,   420-quinquies   e
          420-sexies del codice di procedura penale si vedano le note
          all'articolo 23. 
              - Per gli articoli 157-ter, 175, 581 e 585  del  codice
          di procedura penale si vedano rispettivamente le note  agli
          articoli 10, 11 e 33. 
              - Per l'articolo 159 del codice  penale  si  vedano  le
          note all'articolo 1.