Art. 89
Disposizioni transitorie in materia di assenza
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento,
ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza
dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di
procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza
anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di
nullita' in appello e alla rescissione del giudicato.
2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado e' stata
disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo
420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non e'
stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai
sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il
giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di
procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso
si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di
procedura penale, come modificati dal presente decreto.
3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi
1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale
si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze
pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del
presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le
disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come
modificato dal presente decreto.
4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la
disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del
codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto
reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del
corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma,
numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione
dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente
decreto legislativo.
Note all'art. 89:
- Per gli articoli 420-quater, 420-quinquies e
420-sexies del codice di procedura penale si vedano le note
all'articolo 23.
- Per gli articoli 157-ter, 175, 581 e 585 del codice
di procedura penale si vedano rispettivamente le note agli
articoli 10, 11 e 33.
- Per l'articolo 159 del codice penale si vedano le
note all'articolo 1.