Art. 90
Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova dell'imputato
1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del
presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della
sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati,
si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado
e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. Se sono gia' decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis,
comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, puo' formulare la richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di
decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non e'
fissata udienza, la richiesta e' depositata in cancelleria, a pena di
decadenza, entro il predetto termine.
3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del
procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non
si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
Note all'art. 90:
- Per l'articolo 464-bis del codice di procedura penale
si vedano le note all'articolo 29.
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del codice di
procedura penale:
"Art.75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
- 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile
puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in
sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito
anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
facolta' comporta rinuncia agli atti del giudizio; il
giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento
civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civilese non e'
trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando
non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei
confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte
civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado, il processo civile e' sospeso fino alla
pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta a
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.".