Art. 90 
 
Disposizioni transitorie in materia di sospensione  del  procedimento
                 con messa alla prova dell'imputato 
 
  1. La disposizione dell'articolo  32,  comma  1,  lettera  a),  del
presente decreto, che comporta l'estensione  della  disciplina  della
sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori  reati,
si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado
e in grado di appello alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
  2. Se sono gia' decorsi i  termini  di  cui  all'articolo  464-bis,
comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente  o
a mezzo di procuratore  speciale,  puo'  formulare  la  richiesta  di
sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova,  a  pena  di
decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Quando  nei  quarantacinque   giorni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non e'
fissata udienza, la richiesta e' depositata in cancelleria, a pena di
decadenza, entro il predetto termine. 
  3.  Nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione   del
procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti,  non
si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 90: 
              - Per l'articolo 464-bis del codice di procedura penale
          si vedano le note all'articolo 29. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75  del  codice  di
          procedura penale: 
                "Art.75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
          - 1. L'azione civile proposta  davanti  al  giudice  civile
          puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in
          sede civile non sia stata pronunciata  sentenza  di  merito
          anche  non  passata  in  giudicato.  L'esercizio  di   tale
          facolta' comporta  rinuncia  agli  atti  del  giudizio;  il
          giudice penale provvede anche sulle spese del  procedimento
          civile. 
                2. L'azione civile prosegue in sede civilese  non  e'
          trasferita nel processo penale o e' stata  iniziata  quando
          non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile. 
                3.  Se  l'azione  e'  proposta  in  sede  civile  nei
          confronti  dell'imputato  dopo  la  costituzione  di  parte
          civile nel processo penale o dopo  la  sentenza  penale  di
          primo grado,  il  processo  civile  e'  sospeso  fino  alla
          pronuncia  della  sentenza  penale  non  piu'  soggetta   a
          impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.".