Art. 91
Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle
decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo
1. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto, e' divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea
ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione,
ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 della
Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del
riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il
termine indicato nell'articolo 628-bis, comma 2, del codice di
procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la
prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di
cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo
628-bis, comma 5, del codice di procedura penale.
Note all'art. 91:
- Per l'articolo 628-bis del codice di procedura penale
si veda l'articolo 36.