Art. 91 
 
Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione  delle
         decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo 
 
  1. Quando, in data anteriore all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea
ha  accertato  una  violazione   dei   diritti   riconosciuti   dalla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali o dai Protocolli addizionali alla  Convenzione,
ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37  della
Convenzione, la cancellazione dal ruolo del  ricorso  a  seguito  del
riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato,  il
termine indicato  nell'articolo  628-bis,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale decorre dal giorno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Per i reati commessi in data anteriore al 1°  gennaio  2020,  la
prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui  la  Corte  di
cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi  dell'articolo
628-bis, comma 5, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 91: 
              - Per l'articolo 628-bis del codice di procedura penale
          si veda l'articolo 36.