Art. 92 
 
Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.  Servizi
                              esistenti 
 
  1. La Conferenza locale  per  la  giustizia  riparativa,  entro  il
termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  provvede  alla  ricognizione  dei  servizi   di   giustizia
riparativa in materia penale erogati alla  stessa  data  da  soggetti
pubblici o privati  specializzati,  convenzionati  con  il  Ministero
della giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di  intesa
con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. 
  2.  La  Conferenza  valuta  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  con
riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio  e
il curricolo degli operatori in servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, verificando altresi' la  coerenza  delle
prestazioni erogate e dei requisiti  posseduti  dagli  operatori  con
quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige  al  termine  un
elenco da cui attingono gli enti locali per  la  prima  apertura  dei
centri di cui all'articolo 63.