Art. 92
Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi
esistenti
1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia
riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti
pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero
della giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di intesa
con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con
riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e
il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, verificando altresi' la coerenza delle
prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con
quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un
elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei
centri di cui all'articolo 63.