Art. 93 
 
Disposizioni  transitorie  in  materia   di   giustizia   riparativa.
                Inserimento nell'elenco dei mediatori 
 
  1. Sono inseriti nell'elenco di cui  all'articolo  60  coloro  che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) avere completato una formazione alla giustizia  riparativa  ed
essere in possesso di una esperienza  almeno  quinquennale,  anche  a
titolo volontario  e  gratuito,  acquisita  nel  decennio  precedente
presso  soggetti  specializzati  che  erogano  servizi  di  giustizia
riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero  della
giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli  di  intesa  con
gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; 
    b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita  da
tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia  penale,
equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; 
    c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia  o
gli  uffici  di  esecuzione  penale  esterna,  avere  completato  una
adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere  in  possesso
di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in  materia  nel
decennio precedente. 
  2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, e'  disposto  a
seguito della  presentazione,  a  cura  dell'interessato,  di  idonea
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel  caso  di
cui  alla  lettera  b),  previo  superamento  di  una  prova  pratica
valutativa, il cui onere finanziario e' a  carico  dei  partecipanti,
come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca. 
  3. Con il medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2  sono  stabilite
altresi' le modalita' di svolgimento e valutazione della prova di cui
al comma 2, nonche' di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.