Art. 93
Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.
Inserimento nell'elenco dei mediatori
1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed
essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a
titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente
presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia
riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della
giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di intesa con
gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da
tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale,
equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o
gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una
adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso
di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel
decennio precedente.
2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, e' disposto a
seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di
cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica
valutativa, il cui onere finanziario e' a carico dei partecipanti,
come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite
altresi' le modalita' di svolgimento e valutazione della prova di cui
al comma 2, nonche' di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.