Art. 94 
 
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  videoregistrazioni  e  di
                       giudizi di impugnazione 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i),  si
applicano decorso un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e),  f),
g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma  1,
lettera ee), si applicano a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
fissato dall'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15. 
 
          Note all'art. 94: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15: 
                "Art.  16  (Disposizioni  in  materia  di   giustizia
          civile, penale,  amministrativa,  contabile,  tributaria  e
          militare). - 1.Le disposizioni  di  cui  all'articolo  221,
          commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dallalegge  17
          luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo,  secondo,  terzo,
          quarto e quinto periodo, 8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
          quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agliarticoli 23-bis, commi
          1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
          137, convertito, con modificazioni, dallalegge 18  dicembre
          2020, n. 176, in  materia  di  processo  civile  e  penale,
          continuano ad applicarsi fino alla  data  del  31  dicembre
          2022.".