Art. 94
Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di
giudizi di impugnazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si
applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f),
g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1,
lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine
fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15.
Note all'art. 94:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15:
"Art. 16 (Disposizioni in materia di giustizia
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e
militare). - 1.Le disposizioni di cui all'articolo 221,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17
luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e
quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agliarticoli 23-bis, commi
1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre
2020, n. 176, in materia di processo civile e penale,
continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre
2022.".