Art. 95
Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene
detentive brevi
1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.
689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali
pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata
in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non
superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente
innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente
decreto, puo' presentare istanza di applicazione di una delle pene
sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689,
al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di
procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della
sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto
compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n.
689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta'
controllata, gia' applicate o in corso di esecuzione al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere
disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati
alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la
conversione nella semiliberta' sostitutiva.
3. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro
della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5
aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.
Note all'art. 95:
- Per l'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si veda l'articolo 71.