Art. 95 
 
Disposizioni transitorie in materia di pene  sostitutive  delle  pene
                           detentive brevi 
 
  1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981,  n.
689, se piu' favorevoli, si applicano anche  ai  procedimenti  penali
pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata
in vigore del presente decreto. Il condannato a  pena  detentiva  non
superiore a quattro  anni,  all'esito  di  un  procedimento  pendente
innanzi la Corte di cassazione all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, puo' presentare istanza di applicazione di  una  delle  pene
sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.  689,
al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice  di
procedura penale, entro trenta  giorni  dalla  irrevocabilita'  della
sentenza.  Nel  giudizio  di  esecuzione  si  applicano,  in   quanto
compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre  1981,  n.
689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. 
  2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione  e  della  liberta'
controllata, gia' applicate o  in  corso  di  esecuzione  al  momento
dell'entrata in vigore del presente  decreto,  continuano  ad  essere
disciplinate dalle disposizioni previgenti.  Tuttavia,  i  condannati
alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la
conversione nella semiliberta' sostitutiva. 
  3. Sino all'entrata in  vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre  1981,  n.
689, si applicano, in quanto  compatibili,  i  decreti  del  Ministro
della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  5
aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 2 luglio 2015, n. 151. 
 
          Note all'art. 95: 
              - Per l'articolo 56-bis della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, si veda l'articolo 71.