Art. 96 
 
Disposizioni   transitorie   in   materia   di    estinzione    delle
               contravvenzioni in materia di alimenti 
 
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  70   non   si   applicano   ai
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto nei quali sia gia' stata esercitata l'azione penale. 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo
12-quinquies, comma 4,  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  si
applicano, in  quanto  compatibili,  i  decreti  del  Ministro  della
giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile
2001, n. 80, e 8  giugno  2015,  n.  88,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale 2 luglio 2015, n. 151. 
 
          Note all'art. 96: 
              - Per l'articolo 12-quinquies  della  legge  30  aprile
          1962, n. 283, si veda l'articolo 70.