Art. 96
Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle
contravvenzioni in materia di alimenti
1. Le disposizioni dell'articolo 70 non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto nei quali sia gia' stata esercitata l'azione penale.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo
12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si
applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della
giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile
2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.
Note all'art. 96:
- Per l'articolo 12-quinquies della legge 30 aprile
1962, n. 283, si veda l'articolo 70.