Art. 97 
 
Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle
                           pene pecuniarie 
 
  1.  Salvo  che  risultino  piu'  favorevoli   al   condannato,   le
disposizioni  in  materia  di  conversione  delle  pene   pecuniarie,
previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre  1981,
n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano  ai  reati
commessi dopo la sua entrata in vigore. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi le disposizioni in materia di  conversione  ed  esecuzione
delle pene pecuniarie previste dal Capo V  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale  e  da
ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, abrogate  o  modificate  dal  presente  decreto,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione  alle
pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della  sua  entrata
in vigore. 
 
          Note all'art. 97: 
              - Per l'articolo 71 della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, si veda l'articolo 71.