Art. 98
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158,
161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis e 2-ter,
407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter, comma
3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3, 552, comma 1-bis, 555, commi 2
e 3, 582, comma 2, 583, 599-bis, comma 2, 602, comma 1-bis, del
codice di procedura penale;
b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1, 134,146-bis,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Note all'art. 98:
- Si riporta il testo dell'articolo 416 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del
giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non
e' preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis,
nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375. comma 3,
qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto
di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di
cui all'articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo
del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. (abrogato)".