Art. 98 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157,  comma  8-bis,  158,
161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis  e  2-ter,
407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter,  comma
3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3, 552, comma 1-bis, 555, commi 2
e 3, 582, comma 2, 583, 599-bis,  comma  2,  602,  comma  1-bis,  del
codice di procedura penale; 
    b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1,  134,146-bis,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
    c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    d)  gli  articoli  236,  237,  238  e  238-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
 
          Note all'art. 98: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 416 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
          ministero). - 1. La  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  e'
          depositata dal pubblico  ministero  nella  cancelleria  del
          giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se  non
          e' preceduta dall'avviso, previsto  dall'articolo  415-bis,
          nonche'   dall'invito    a    presentarsi    per    rendere
          l'interrogatorio  ai  sensi  dell'articolo  375.  comma  3,
          qualora la persona sottoposta alle indagini  abbia  chiesto
          di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine  di
          cui all'articolo 415-bis, comma 3. 
                2.  Con  la  richiesta  e'  trasmesso  il   fascicolo
          contenente la notizia di reato, la documentazione  relativa
          alle indagini espletate e i  verbali  degli  atti  compiuti
          davanti al giudice per le indagini  preliminari.  Il  corpo
          del reato e le cose pertinenti al reato  sono  allegati  al
          fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 
              2-bis. (abrogato)".