Art. 98 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158, 161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis e 2-ter, 407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter, comma 3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3, 552, comma 1-bis, 555, commi 2 e 3, 582, comma 2, 583, 599-bis, comma 2, 602, comma 1-bis, del codice di procedura penale; b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1, 134,146-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Note all'art. 98: - Si riporta il testo dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3. 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2-bis. (abrogato)".