Articolo 182. 
 
                               Bando. 
 
  1. Gli enti concedenti che intendono  aggiudicare  una  concessione
rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione. 
  2. Il  bando  di  concessione  contiene  le  informazioni  indicate
nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta
utile dall'ente concedente, anche  secondo  il  formato  dei  modelli
uniformi predisposti dall'Autorita' di regolazione  del  settore.  In
sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 e' abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  3. Gli enti concedenti: 
  a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici  o  a
destinazione pubblica eventualmente assegnati al  concessionario  per
la gestione  del  servizio  non  possono  essere  utilizzati  per  lo
svolgimento di  attivita'  economiche  che  non  siano  espressamente
oggetto della procedura di affidamento; 
  b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi
accessori  affidati  con  la   medesima   procedura   di   gara,   il
concessionario si avvale di operatori economici terzi. 
  4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono
le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi  oggetto  della
concessione. 
  5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi,
lo  schema  di  contratto  e  il  piano  economico-finanziario,  sono
definiti in modo da  assicurare  adeguati  livelli  di  bancabilita',
intendendosi per tali la reperibilita'  sul  mercato  finanziario  di
risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali  fonti
e la congrua redditivita' del capitale  investito.  I  bandi  possono
anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni  di
interesse dell'istituto finanziatore. 
  6. Gli enti concedenti che intendono  aggiudicare  una  concessione
per servizi sociali e altri servizi specifici elencati  nell'allegato
IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, rendono nota  l'intenzione  di  aggiudicare  la
prevista concessione  mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  di
pre-informazione. Tali  avvisi  contengono  le  informazioni  di  cui
all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE. 
  7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e'  richiesto  di
pubblicare un bando di  concessione  quando  i  lavori  o  i  servizi
possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni: 
  a) l'oggetto della concessione e' la creazione o l'acquisizione  di
un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; 
  b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; 
  c) l'esistenza di un diritto esclusivo; 
  d) la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e  di  diritti
esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10,  della
direttiva 2014/23/UE. 
  8. Le eccezioni di cui  al  comma  7,  lettere  b),  c)  e  d),  si
applicano unicamente qualora non esistano alternative  ragionevoli  e
l'assenza di concorrenza non sia  il  risultato  di  una  limitazione
artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione. 
  9. All'ente concedente non e'  richiesto  di  pubblicare  un  nuovo
bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
o alcuna offerta  appropriata  o  non  sia  stata  depositata  alcuna
candidatura o  alcuna  candidatura  appropriata  in  risposta  a  una
precedente procedura di concessione, purche' le  condizioni  iniziali
del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in
tal caso va presentata una relazione all'Autorita' di regolazione del
settore. 
  10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non  presenta  alcuna
pertinenza con la concessione ed e' quindi manifestamente inadeguata,
a meno di modifiche sostanziali, a  rispondere  alle  esigenze  e  ai
requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara. 
  11. I bandi,  gli  avvisi  di  pre-informazione  e  gli  avvisi  di
aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o  superiore
alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e
trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con  le
modalita' previste dall'articolo 84.  Gli  avvisi  di  aggiudicazione
delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato  VII
alla direttiva 2014/23/UE o, in relazione alle concessioni di cui  al
comma 6 del presente articolo, le informazioni  di  cui  all'allegato
VIII alla stessa direttiva. 
  12. In ordine alla pubblicazione  a  livello  nazionale  di  bandi,
avvisi di pre-informazione e avvisi  di  aggiudicazione,  si  applica
l'articolo 85.