Articolo 184. 
 
                      Termini e comunicazioni. 
 
  1. Nel fissare i termini per la ricezione  delle  domande  o  delle
offerte, gli enti concedenti tengono  conto,  in  particolare,  della
complessita' della concessione e del tempo necessario  per  preparare
le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi  stabiliti  dal
presente articolo. 
  2. Quando  le  domande  o  le  offerte  possono  essere  presentate
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo  consultazione  in
loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i  termini  per  la
ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o  per  la
ricezione  delle  offerte  sono  stabiliti  in  modo  che  tutti  gli
operatori economici interessati  possano  prendere  conoscenza  delle
informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono
comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai  paragrafi  3  e  4
dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  3.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione alla concessione, comprese eventualmente  le  offerte,
e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando  secondo  le
indicazioni degli articoli 84 e 85. 
  4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine  minimo
per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue  giorni  dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 
  5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in  ogni  caso  entro
quindici  giorni,  agli  offerenti  le   decisioni   prese   riguardo
all'aggiudicazione, in particolare  il  nome  dell'offerente  cui  e'
stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di
partecipazione e dell'offerta, nonche' i motivi per i quali ha deciso
di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato  un
bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta  della
parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni
caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta  scritta,
a ogni offerente che  abbia  presentato  un'offerta  ammissibile,  le
caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata. 
  6.  L'ente  concedente  puo'  decidere  di  non  divulgare   talune
informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro
diffusione  ostacoli  l'applicazione  della  legge,   sia   contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di  operatori  economici  oppure  possa   recare   pregiudizio   alla
concorrenza leale tra questi operatori.