Articolo 185. Criteri di aggiudicazione. 1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita'. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. 2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata liberta' di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformita' delle offerte ai criteri di aggiudicazione. 3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza. 4. In deroga al comma 3, l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, puo', in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte. 5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilita' del piano economico-finanziario. 6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando puo' prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.