Articolo 185. 
 
                     Criteri di aggiudicazione. 
 
  1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui  al  presente  Titolo,
l'ente  concedente  pone  a  base  di  gara  almeno  un  progetto  di
fattibilita'.  L'aggiudicatario  provvede  alla  predisposizione  del
successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla
base di criteri oggettivi, tali da assicurare una  valutazione  delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare
un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. 
  2. I criteri di  aggiudicazione  sono  connessi  all'oggetto  della
concessione e non attribuiscono una incondizionata liberta' di scelta
all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali,
sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da
requisiti che consentono di verificare efficacemente le  informazioni
fornite dagli offerenti. L'ente concedente  verifica  la  conformita'
delle offerte ai criteri di aggiudicazione. 
  3. L'ente concedente elenca i  criteri  in  ordine  decrescente  di
importanza. 
  4. In deroga al comma 3, l'ente concedente,  se  riceve  un'offerta
che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario  di
prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista  da  un
ente concedente  diligente,  puo',  in  via  eccezionale,  modificare
l'ordine dei criteri di  aggiudicazione  per  tenere  conto  di  tale
soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli  offerenti
in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un  nuovo
invito a presentare offerte. 
  5.  Prima  di  assegnare  il  punteggio  all'offerta  economica  la
commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilita'
del piano economico-finanziario. 
  6. I componenti delle  commissioni  di  valutazione  devono  essere
altamente  qualificati  e  competenti.  Il   bando   puo'   prevedere
l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato
l'offerta.