(Trattato-art. 173)
 
                              Art. 173 
 
 
  Il Governo austriaco riconosce alle Potenze alleate e associate  la
liberta' di tradurre davanti ai loro tribunali  militari  le  persone
accusate di aver commesso atti contrari alle leggi  ed  agli  usi  di
guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle  persone
riconosciute   colpevoli.   Questa   disposizione   sara'   applicata
nonostante   qualunque   procedimento   davanti   una   giurisdizione
dell'Austria e dei suoi alleati. 
 
  Il Governo austriaco  dovra'  consegnare  alle  Potenze  alleate  o
associate, o a quella di esse che gliene faccia  richiesta  tutte  le
persone che, essendo accusate d'aver  commesso  atti  contrari,  alle
leggi  e  agli  usi   di   guerra,   gli   fossero   designate,   sia
nominativamente, sia per il grado, la funzione  e  l'ufficio  cui  le
dette persone fossero state chiamate dalle autorita' austriache.