(Trattato-art. 176)
 
                              Art. 176 
 
 
  Le disposizioni degli articoli 173 a 175 si applicano egualmente ai
Governi degli Stati ai quali  sono  stati  attribuiti  territori  che
appartenevano  all'antica  Monarchia  austro-ungarica,   per   quanto
concerne le persone accusate di  aver  commesso  atti  contrari  alle
leggi e agli usi di  guerra,  che  si  trovino  nel  territorio  o  a
disposizione dei detti Stati. 
 
  Se le persone di cui si tratta hanno acquistato la cittadinanza  di
uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i
provvedimenti necessari per assicurarne  la  punizione,  a  richiesta
della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.