(Regolamento-art. 250)
 
                              Art. 250. 
 
 
  Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di  una  quietanza,
vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice. 
 
  Il certificato e' rilasciato dalla delegazione del  tesoro,  se  la
matrice della quietanza della sezione di tesoreria sia tuttora presso
la delegazione stessa o dal  direttore  generale  del  tesoro  se  la
matrice della quietanza sia stata  unita  ai  conti  giudiziali  gia'
trasmessigli dalla delegazione, o se si  tratti  di  quietanza  della
tesoreria centrale. 
 
  Del rilascio del certificato si fa annotazione sulla matrice  della
quietanza.