Art. 250. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quietanza, vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice. Il certificato e' rilasciato dalla delegazione del tesoro, se la matrice della quietanza della sezione di tesoreria sia tuttora presso la delegazione stessa o dal direttore generale del tesoro se la matrice della quietanza sia stata unita ai conti giudiziali gia' trasmessigli dalla delegazione, o se si tratti di quietanza della tesoreria centrale. Del rilascio del certificato si fa annotazione sulla matrice della quietanza.