Art. 393. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.