(Codice Penale-art. 393)
                              Art. 393. 
 
(Esercizio  arbitrario  delle  proprie  ragioni  con  violenza   alle
                              persone) 
 
  Chiunque, al fine  indicato  nell'articolo  precedente,  e  potendo
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da  se'  medesimo
usando violenza  o  minaccia  alle  persone,  e'  punito,  a  querela
dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. 
 
  Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle  cose,  alla  pena
della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila. 
 
  La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle  persone  e'
commessa con armi.