(Codice di procedura penale-art. 314)
 
                              Art. 314 
 
            (Facolta' del giudice di procedere a perizia) 
 
  Qualora  sia  necessaria  un'indagine  che   richieda   particolari
cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice puo' disporre la
perizia. 
 
  Non  sono  ammesse  perizie  per  stabilire  l'abitualita'   o   la
professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere  e
la personalita' dell'imputato, e  in  genere  le  qualita'  psichiche
indipendenti da cause patologiche. 
 
  La perizia e' disposta d'ufficio con ordinanza. Se non si  provvede
d'ufficio, il pubblico ministero o la  parte  privata  che  vi  abbia
interesse puo' proporne istanza al giudice istruttore. 
 
  In ogni caso il perito e' scelto e nominato d'ufficio  dal  giudice
tra le persone che egli reputa idonee, e preferibilmente  tra  coloro
che hanno conseguito la  qualifica  di  specialista.  La  prestazione
dell'ufficio di perito e' obbligatoria. 
 
  Il  giudice,  quando   lo   ritiene   necessario,   puo'   nominare
contemporaneamente o successivamente piu' periti. 
 
  L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero prima che sia  dato
inizio alle operazioni peritali.  Nondimeno  nei  casi  urgenti  tale
formalita' non sospende la esecuzione della perizia.