Art. 314 (Facolta' del giudice di procedere a perizia) Qualora sia necessaria un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice puo' disporre la perizia. Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato, e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche. La perizia e' disposta d'ufficio con ordinanza. Se non si provvede d'ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse puo' proporne istanza al giudice istruttore. In ogni caso il perito e' scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee, e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito e' obbligatoria. Il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' nominare contemporaneamente o successivamente piu' periti. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero prima che sia dato inizio alle operazioni peritali. Nondimeno nei casi urgenti tale formalita' non sospende la esecuzione della perizia.