(Codice di procedura penale-art. 315)
 
                              Art. 315 
 
             (Incapacita' e incompatibilita' dei periti) 
 
  Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita': 
 
  1°  il  minore  degli  anni  ventuno,  chi  si   trova   in   stato
d'interdizione legale o giudiziale e chi e' affetto da infermita'  di
mente; 
 
  2° chi non puo' essere assunto come testimonio  o  ha  facolta'  di
astenersi dal deporre nel procedimento e chi e'  chiamato  a  deporre
come testimonio o a prestare ufficio  d'interprete  nel  procedimento
medesimo; 
 
  3° chi fu  interdetto  dai  pubblici  uffici  ovvero  interdetto  o
sospeso dall'esercizio della professione o dell'arte per  effetto  di
condanna penale e chi e' stato o si  trova  sottoposto  a  misure  di
sicurezza detentive o a liberta' vigilata.