Art. 316 (Atti preliminari alla perizia) Il perito e' citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione puo' essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria. Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto: gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente: Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza. Subito dopo il giudice chiede al perito le generalita' e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione. Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non puo' superare la durata di tre mesi e non puo' essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello informato dal procuratore del Re, la sezione istruttoria ne conceda la proroga per assoluta necessita'. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321. Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale.