(Codice di procedura penale-art. 316)
 
                              Art. 316 
 
                   (Atti preliminari alla perizia) 
 
  Il perito e' citato a comparire nel  giorno  e  nel  luogo  che  il
giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione puo'  essere  fatta
anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di  un  agente
di polizia giudiziaria. 
 
  Avuta la presenza del perito, il giudice lo  ammonisce  a'  termini
dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha  di  conservare
il segreto:  gli  fa  quindi  prestare  giuramento,  con  la  formula
seguente: 
 
  Consapevole  della  responsabilita'  che  col  giuramento  assumete
davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e  fedelmente  procedere
nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo  che  quello  di  far
conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che
dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza. 
 
  Subito dopo il giudice  chiede  al  perito  le  generalita'  e  gli
propone i quesiti che ritiene opportuni.  Al  perito  possono  essere
proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione. 
 
  Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il  parere
del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce
un termine per la presentazione in iscritto della  relazione.  Questo
termine non puo' superare la durata di tre mesi  e  non  puo'  essere
prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la
corte  d'appello  informato  dal  procuratore  del  Re,  la   sezione
istruttoria ne conceda la proroga  per  assoluta  necessita'.  Se  il
perito non presenta la relazione entro  il  termine  prefissogli,  il
giudice lo sostituisce senz'altro  ed  applica  la  disposizione  del
capoverso dell'articolo 321. 
 
  Degli atti indicati nelle disposizioni  precedenti  il  giudice  fa
compilare processo verbale.