Art. 317 (Poteri direttivi del giudice nella perizia) Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. In ogni caso egli provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito, e quando occorre si accerta che le operazioni procedano speditamente. Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' ordinare che queste si facciano in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato. Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione. Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312, il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.