(Codice di procedura penale-art. 317)
 
                              Art. 317 
 
            (Poteri direttivi del giudice nella perizia) 
 
  Il giudice dirige  la  perizia  e,  se  lo  ritiene  opportuno,  vi
assiste. In ogni caso egli provvede, con le disposizioni  che  reputa
convenienti, a rendere possibili le indagini  del  perito,  e  quando
occorre si accerta che le operazioni procedano speditamente. 
 
  Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto
dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano  assicurate
la sincerita' e la  segretezza  delle  operazioni,  il  giudice  puo'
ordinare che queste si facciano in un laboratorio o  in  un  istituto
pubblico o privato. 
 
  Quando lo riconosce necessario, il giudice  puo'  disporre  che  il
perito  assista  all'interrogatorio  dell'imputato  o  all'esame  dei
testimoni  e  puo'  autorizzarlo  a  prendere  cognizione   di   atti
dell'istruzione. 
 
  Se il perito ritiene necessario alcuno degli  esperimenti  indicati
nell'articolo 312, il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni
dell'articolo stesso.