(Codice di procedura penale-art. 318)
 
                              Art. 318 
 
             (Norme relative alle perizie psichiatriche) 
 
  Ordinata la perizia psichiatrica, il giudice chiede al perito anche
se l'imputato e' persona socialmente pericolosa, tutte le  volte  che
tale accertamento e' prescritto dalla legge per l'applicazione di una
misura di sicurezza. 
 
  Le perizie psichiatriche sono eseguite: 
 
  1° se si tratta di imputati soggetti  a  custodia  preventiva  o  a
misure di sicurezza detentive, nel luogo ove essi si trovano  qualora
cio'  sia  possibile  o  altrimenti   in   un   manicomio   pubblico,
preferibilmente giudiziario; 
 
  2°  se  si  tratta  di  minorenni  ricoverati  in  un  riformatorio
giudiziario, nel riformatorio stesso, qualora cio' sia  possibile,  o
altrimenti in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario; 
 
  3° negli altri casi, nel luogo designato dal giudice, il quale puo'
anche disporre, qualora lo ritenga opportuno, che  le  operazioni  si
compiano in tutto o in parte  in  un  manicomio  pubblico  o  in  una
clinica psichiatrica universitaria.