Art. 318 (Norme relative alle perizie psichiatriche) Ordinata la perizia psichiatrica, il giudice chiede al perito anche se l'imputato e' persona socialmente pericolosa, tutte le volte che tale accertamento e' prescritto dalla legge per l'applicazione di una misura di sicurezza. Le perizie psichiatriche sono eseguite: 1° se si tratta di imputati soggetti a custodia preventiva o a misure di sicurezza detentive, nel luogo ove essi si trovano qualora cio' sia possibile o altrimenti in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario; 2° se si tratta di minorenni ricoverati in un riformatorio giudiziario, nel riformatorio stesso, qualora cio' sia possibile, o altrimenti in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario; 3° negli altri casi, nel luogo designato dal giudice, il quale puo' anche disporre, qualora lo ritenga opportuno, che le operazioni si compiano in tutto o in parte in un manicomio pubblico o in una clinica psichiatrica universitaria.