(Codice di procedura penale-art. 319)
 
                              Art. 319 
 
(Norme  relative  alle  perizie  sulle  falsita'  in  atti.   Scritti
                           dell'imputato) 
 
  Nei procedimenti per delitti di falsita' in atti il giudice  ordina
che siano presentate le  scritture  di  comparazione,  se  queste  si
trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un  pubblico
servizio. 
 
  Le scritture private  possono  essere  ammesse  come  scritture  di
comparazione, se non vi e' dubbio sulla loro autenticita'. 
 
  Se le scritture di comparazione si trovano presso  un  privato,  il
giudice, qualora  non  si  tratti  di  persona  che  ha  facolta'  di
astenersi  dal  deporre  come  testimonio,   procede   occorrendo   a
perquisizione e a sequestro. 
 
  Le  scritture  di   comparazione   sono   contrassegnate   con   la
sottoscrizione del giudice e del cancelliere. 
 
  Anche fuori del caso in cui si proceda per delitto di  falsita'  in
atti, il  giudice  puo'  ordinare,  quando  occorre,  che  l'imputato
presenti uno scritto di propria mano o scriva sotto sua dettatura. Se
l'imputato rifiuta o usa artifici, ne e' fatta menzione nel  processo
verbale.