Art. 319 (Norme relative alle perizie sulle falsita' in atti. Scritti dell'imputato) Nei procedimenti per delitti di falsita' in atti il giudice ordina che siano presentate le scritture di comparazione, se queste si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio. Le scritture private possono essere ammesse come scritture di comparazione, se non vi e' dubbio sulla loro autenticita'. Se le scritture di comparazione si trovano presso un privato, il giudice, qualora non si tratti di persona che ha facolta' di astenersi dal deporre come testimonio, procede occorrendo a perquisizione e a sequestro. Le scritture di comparazione sono contrassegnate con la sottoscrizione del giudice e del cancelliere. Anche fuori del caso in cui si proceda per delitto di falsita' in atti, il giudice puo' ordinare, quando occorre, che l'imputato presenti uno scritto di propria mano o scriva sotto sua dettatura. Se l'imputato rifiuta o usa artifici, ne e' fatta menzione nel processo verbale.