(Codice di procedura penale-art. 320)
 
                              Art. 320 
 
                     (Compimento della perizia) 
 
  Il parere del perito e' ricevuto dal giudice ed e'  trascritto  nel
processo verbale. Se e' presentata una relazione scritta,  questa  e'
ricevuta  dal  giudice   che   la   contrassegna   con   la   propria
sottoscrizione e la allega al processo verbale. 
 
  La perizia e' depositata entro tre giorni a cura del giudice  nella
cancelleria e del deposito e' notificato avviso  ai  difensori  delle
parti, con l'avvertimento che entro il termine prefisso  dal  giudice
essi hanno facolta' di  prendere  cognizione  e  copia  nella  stessa
cancelleria della perizia e degli atti a questa allegati.