(Codice di procedura penale-art. 321)
 
                              Art. 321 
 
               (Sanzioni disciplinari contro i periti) 
 
  Il perito che non osserva le disposizioni date  dal  giudice  o  e'
negligente  nell'adempimento  del  proprio   ufficio,   deve   essere
sostituito. 
 
  Il giudice,  senza  ritardare  il  provvedimento  di  sostituzione,
pronuncia ordinanza con la quale condanna il perito al  pagamento  di
una somma da lire duecento a  tremila  a  favore  della  Cassa  delle
ammende, dopo averlo citato a comparire, volendo, per discolparsi.