Art. 321 (Sanzioni disciplinari contro i periti) Il perito che non osserva le disposizioni date dal giudice o e' negligente nell'adempimento del proprio ufficio, deve essere sostituito. Il giudice, senza ritardare il provvedimento di sostituzione, pronuncia ordinanza con la quale condanna il perito al pagamento di una somma da lire duecento a tremila a favore della Cassa delle ammende, dopo averlo citato a comparire, volendo, per discolparsi.