(Codice di procedura penale-art. 322)
 
                              Art. 322 
 
           (Procedimento per il delitto di falsa perizia) 
 
  Quando il perito commette alcuno dei fatti preveduti  dall'articolo
373 del codice penale, si  osservano  le  disposizioni  dell'articolo
359, in quanto siano applicabili.