Art. 323 (Facolta' delle parti di nominare consulenti tecnici) La parte privata che vi abbia interesse, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice a norma del capoverso dell'articolo 320, ha facolta' di nominare per mezzo del suo difensore e a proprie spese un consulente tecnico, scegliendolo fra le persone che reputa idonee. Di tale nomina e' dato avviso nello stesso termine, a pena di decadenza, al giudice istruttore e al pubblico ministero, con dichiarazione scritta presentata rispettivamente nella cancelleria o nella segreteria. Se le parti che intendono valersi della detta facolta' sono piu', esse non possono essere assistite da piu' di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non puo' essere assistito da piu' di due consulenti tecnici. Il giudice occorrendo provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315. Se una di tali persone e' stata nominata, il giudice fa notificare alla parte un invito a sostituirla nel termine di due giorni, trascorso il quale senza che la sostituzione sia avvenuta il giudice con decreto dichiara decaduta la parte dal diritto di farsi assistere da un consulente tecnico.