(Codice di procedura penale-art. 323)
 
                              Art. 323 
 
        (Facolta' delle parti di nominare consulenti tecnici) 
 
  La parte privata che vi abbia interesse,  entro  tre  giorni  dalla
scadenza del termine stabilito dal  giudice  a  norma  del  capoverso
dell'articolo  320,  ha  facolta'  di  nominare  per  mezzo  del  suo
difensore e a proprie spese un consulente tecnico,  scegliendolo  fra
le persone che reputa idonee. 
 
  Di tale nomina e' dato avviso  nello  stesso  termine,  a  pena  di
decadenza,  al  giudice  istruttore  e  al  pubblico  ministero,  con
dichiarazione scritta presentata rispettivamente nella cancelleria  o
nella segreteria. 
 
  Se le parti che intendono valersi della detta facolta'  sono  piu',
esse non possono essere assistite da piu' di due  consulenti  tecnici
complessivamente, eccetto il caso di conflitto d'interessi; se esiste
o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di  parti,  che  hanno
interessi comuni, non puo' essere assistito da piu' di due consulenti
tecnici.  Il  giudice  occorrendo  provvede  anche   d'ufficio,   con
ordinanza, a far osservare questa disposizione. 
 
  Non puo' essere nominato consulente  tecnico  chi  si  trova  nelle
condizioni indicate nell'articolo 315. Se  una  di  tali  persone  e'
stata nominata, il giudice fa  notificare  alla  parte  un  invito  a
sostituirla nel termine di due giorni, trascorso il quale  senza  che
la sostituzione sia avvenuta il giudice con decreto dichiara decaduta
la parte dal diritto di farsi assistere da un consulente tecnico.