Art. 324 (Facolta' dei consulenti tecnici) I consulenti tecnici hanno facolta' di esaminare e di aver copia a spese della parte dei pareri e delle relazioni peritali. Possono altresi' chiedere al giudice di essere ammessi all'esame della persona o della cosa, oggetto della perizia. Se il giudice ritiene di accogliere in tutto o in parte l'istanza, emette ordinanza con cui provvede perche' l'esame segua alla sua presenza o a quella del cancelliere ovvero del perito da lui nominato, nel modo e nel tempo che stabilisce. In nessun caso la chiusura dell'istruzione puo' essere ritardata per l'esecuzione di tali provvedimenti.