(Codice di procedura penale-art. 324)
 
                              Art. 324 
 
                  (Facolta' dei consulenti tecnici) 
 
  I consulenti tecnici hanno facolta' di esaminare e di aver copia  a
spese della parte dei pareri  e  delle  relazioni  peritali.  Possono
altresi' chiedere  al  giudice  di  essere  ammessi  all'esame  della
persona o della cosa, oggetto della perizia. Se il giudice ritiene di
accogliere in tutto o in parte l'istanza, emette  ordinanza  con  cui
provvede perche' l'esame segua alla  sua  presenza  o  a  quella  del
cancelliere ovvero del perito da lui nominato, nel modo e  nel  tempo
che stabilisce. 
 
  In nessun caso la chiusura dell'istruzione  puo'  essere  ritardata
per l'esecuzione di tali provvedimenti.