(Testo unico-art. 160)
                              Art. 160. 
 
(Art. 49, comma 3°, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
- Art. 12, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 29, R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604  -  Art.  11,  comma  1°,  R.
              decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). 
 
  Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o  Scuole,  possono
essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo
le norme contenute nello  statuto  di  ogni  Universita'  o  Istituto
superiore. 
  Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina  inoltre
per ciascuna Facolta' e Scuola il  numero  degli  esami  di  profitto
prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita'
di detti esami. 
  Per essere ammessi all'esame di  laurea  in  scienze  economiche  e
commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami  su
almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.