(Testo unico-art. 161)
                              Art. 161. 
 
(Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926,  n.  1590  -  Art.  34,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno  frequentato  il
corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti
gli esami di cui all'art. 26. 
  L'esame predetto consiste in una  prova  scritta  di  matematica  e
fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a  dimostrare
la maturita' dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e
l'attitudine agli studi di applicazione. 
  La Commissione per l'esame di licenza e' composta di cinque membri.
Tre di essi sono professori della Facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali o  del  primo  biennio  degli  Istituti  superiori
d'ingegneria  di  Milano  e  Torino  o   del   biennio   propedeutico
dell'Accademia navale di Livorno,  dell'Accademia  di  artiglieria  e
genio di Torino e dell'Accademia aeronautica di  Caserta;  gli  altri
due membri  sono  designati  dal  direttore  dell'Istituto  superiore
d'ingegneria della stessa  sede  o  della  sede  piu'  vicina  fra  i
professori di ruolo del corso di applicazione.