(Testo unico-art. 163)
                              Art. 163. 
 
         (Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590). 
 
  Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e  di
applicazione per l'ingegneria e hanno superato  tutti  gli  esami  di
profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il
quale consiste nello svolgimento di  un  progetto  specifico  per  un
determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di  corso,  e
in una discussione orale.