Art. 164. (Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Non e' consentita alcun'altra sessione di esami.