(Testo unico-art. 164)
                              Art. 164. 
 
(Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105  -  Art.  42,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Gli  esami  di  profitto,  di  licenza  dal  biennio   propedeutico
d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima
ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la  seconda  un
mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. 
  Non e' consentita alcun'altra sessione di esami.