(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 216)
                              Art. 216. 
                      (Bancarotta fraudolenta). 
 
  E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se  e'  dichiarato
fallito, l'imprenditore, che: 
  1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o  dissipato  in
tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio
ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti; 
  2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte,  con
lo scopo di procurare a se' o ad altri  un  ingiusto  profitto  o  di
recare  pregiudizi  ai  creditori,  i  libri  o  le  altre  scritture
contabili o li ha  tenuti  in  guisa  da  non  rendere  possibile  la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 
  La stessa pena si  applica  all'imprenditore,  dichiarato  fallito,
che, durante la procedura fallimentare,  commette  alcuno  dei  fatti
preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae,  distrugge  o
falsifica i libri o le altre scritture contabili. 
  E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il  fallito,  che,
prima o durante la procedura fallimentare, a  scopo  di  favorire,  a
danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli
di prelazione. 
  Salve le altre pene accessorie, di cui  al  capo  III,  titolo  II,
libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel
presente   articolo   importa   per   la   durata   di   dieci   anni
l'inabilitazione  all'esercizio  di   una   impresa   commerciale   e
l'incapacita' per la stessa durata  ad  esercitare  uffici  direttivi
presso qualsiasi impresa.