(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 217)
                              Art. 217. 
                       (Bancarotta semplice). 
 
  E' punito con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  due  anni,  se  e'
dichiarato fallito, l'imprenditore, che,  fuori  dai  casi  preveduti
nell'articolo precedente: 
  1) ha fatto spese personali o per la  famiglia  eccessive  rispetto
alla sua condizione economica; 
  2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni
di pura sorte o manifestamente imprudenti; 
  3) ha compiuto operazioni di  grave  imprudenza  per  ritardare  il
fallimento; 
  4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere  la
dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 
  5) non ha soddisfatto le  obbligazioni  assunte  in  un  precedente
concordato preventivo o fallimentare. 
  La stessa pena si applica  al  fallito  che,  durante  i  tre  anni
antecedenti  alla  dichiarazione  di  fallimento  ovvero  dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha  tenuto  i
libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o  li  ha
tenuti in maniera irregolare o incompleta. 
  Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I
del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio
di  un'impresa  commerciale  e  l'incapacita'  ad  esercitare  uffici
direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.