(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 218)
                              Art. 218. 
                    (Ricorso abusivo al credito). 
 
  Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e'  punito  con
la reclusione fino a due anni l'imprenditore  esercente  un'attivita'
commerciale  che,  ricorre  o  continua  a  ricorrere   al   credito,
dissimulando il proprio dissesto. 
  Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I
del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio
di  un'impresa  commerciale  e  l'incapacita'  ad  esercitare  uffici
direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.