(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 219)
                              Art. 219. 
         (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante). 
 
  Nel caso in cui i fatti previsti negli  articoli  216,  217  e  218
hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le  pene
da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. 
  Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 
  1) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra  quelli  previsti  in
ciascuno degli articoli indicati; 
  2) se il colpevole per  divieto  di  legge  non  poteva  esercitare
un'impresa commerciale. 
  Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un
danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al
terzo.